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Danno estetico al volto dopo un intervento apparentemente semplice

Anche un intervento “minore” richiede corretta pianificazione

Quando un intervento riguarda il volto, anche una procedura apparentemente semplice deve essere preceduta dagli accertamenti necessari per conoscere profondità, estensione e rapporti anatomici della lesione.

Il danno estetico non viene valutato soltanto come alterazione dell'aspetto fisico. Una cicatrice deturpante può compromettere l'identità personale, la vita di relazione, la sicurezza del paziente nei rapporti sociali e, in alcuni casi, anche l'attività lavorativa.

Un ulteriore profilo autonomo può derivare dall'assenza di consenso informato. La legge n. 219/2017 tutela espressamente il diritto del paziente a ricevere informazioni sulle caratteristiche dell'intervento, sui rischi e sulle alternative, affinché la scelta terapeutica sia realmente libera e consapevole. Normattiva


Il caso seguito dallo Studio

Il paziente doveva essere sottoposto all'asportazione di una presunta cisti sebacea nella regione zigomatica. L'esito è stato, invece, una cicatrice depressa ed estesa del volto, con atrofia, discromia e persistente asimmetria facciale. CTP sintetica Paciello

La consulenza specialistica ha evidenziato la mancata documentazione di preliminari indagini ecografiche o radiologiche idonee a definire correttamente la formazione e l'assenza di un valido consenso informato.

Nonostante infiltrazioni cortisoniche e un successivo innesto cutaneo ricostruttivo, residua una cicatrice di circa 12-14 centimetri.

La CTP ha valutato il danno biologico permanente nel 14%, oltre ai profili estetici, morali, esistenziali e patrimoniali. CTP sintetica Paciello

Per questo caso parlerei sul sito di “azione risarcitoria fondata su consulenza specialistica” e non di risultato già ottenuto, perché il documento allegato è una CTP e non una sentenza definitiva.


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