

Epatite post-trasfusionale e indennizzo previsto dalla Legge n. 210/1992
Il risarcimento del danno e l'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 sono due istituti differenti.
Per ottenere il risarcimento occorre accertare una responsabilità e quantificare tutti i danni conseguenti. L'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992 ha invece natura assistenziale-solidaristica e tutela, tra gli altri, coloro che abbiano riportato danni irreversibili da epatiti post-trasfusionali. Normattiva
Una delle principali difficoltà è ancora una volta il nesso causale: soprattutto nelle trasfusioni risalenti a molti decenni prima, può non esistere un test dell'epoca capace di documentare direttamente la presenza del virus.
Il caso seguito dallo Studio
Una donna aveva ricevuto emotrasfusioni nel 1982 e soltanto molti anni dopo era stata diagnosticata una cirrosi epatica HCV correlata.
Il giudice ha ritenuto favorevolmente accertato il nesso causale sulla base della CTU: prima delle emotrasfusioni non risultava portatrice di epatite C e l'andamento della malattia era compatibile con un'infezione trasmessa dalla trasfusione anche decenni prima.
Il Tribunale di Nocera Inferiore ha quindi riconosciuto il diritto all'indennizzo previsto dalla legge n. 210/1992.
Questo caso è utile anche per comprendere che il semplice trascorrere di molti anni tra trasfusione e diagnosi non esclude, da solo, la possibilità di ottenere tutela.