

Nascita indesiderata: mancata diagnosi prenatale delle malformazioni e diritto dei genitori al risarcimento
Che cosa si intende per “danno da nascita indesiderata”
L'espressione può trarre in inganno. Non significa che la vita del bambino rappresenti di per sé un danno.
Il problema giuridico nasce quando, a causa di un errore diagnostico durante la gravidanza, la madre non viene informata dell'esistenza di gravi patologie o malformazioni fetali e perde così la possibilità di assumere consapevolmente le decisioni che la legge le riconosce.
La legge n. 194/1978 consente, in presenza dei relativi presupposti, l'interruzione della gravidanza anche dopo i primi novanta giorni quando processi patologici, comprese rilevanti anomalie o malformazioni del nascituro, determinino un grave pericolo per la salute fisica o psichica della donna.
In questi giudizi la questione più delicata consiste proprio nel dimostrare che, se correttamente informata, la gestante avrebbe esercitato quella scelta.
Quali diritti vengono lesi
L'errore diagnostico può incidere contemporaneamente su più interessi protetti:
il diritto alla salute psicofisica della madre;
il diritto all'autodeterminazione procreativa;
il diritto a ricevere informazioni sanitarie corrette e complete;
il diritto della coppia a organizzare consapevolmente la propria vita familiare;
nei casi più gravi, la salute psichica dei genitori e l'equilibrio della vita familiare.
Possono quindi venire in considerazione il danno biologico, compreso quello psichico medicalmente accertato; la sofferenza morale; le conseguenze dinamico-relazionali concretamente dimostrate; le spese mediche, assistenziali e terapeutiche causalmente riferibili all'errore e, quando ne ricorrano i presupposti, ulteriori danni patrimoniali adeguatamente documentati.
Va invece evitata una duplicazione artificiosa delle singole voci: il principio resta quello del risarcimento integrale del pregiudizio effettivamente provato.
La prova è particolarmente complessa
Non basta dimostrare che il medico non abbia diagnosticato la malformazione.
Occorre normalmente provare anche che:
una condotta medica corretta avrebbe consentito di individuare tempestivamente la patologia;
esistevano i presupposti previsti dalla legge n. 194/1978;
la donna, se correttamente informata, avrebbe scelto di interrompere la gravidanza.
La volontà può essere dimostrata anche attraverso presunzioni: ad esempio la scelta della gestante di sottoporsi a specifiche indagini prenatali, la continua ricerca di una diagnosi certa e le altre circostanze concrete della gravidanza.
Il caso seguito dallo Studio
Nella vicenda esaminata dalla CTU, durante la gravidanza era stata rilevata una translucenza nucale aumentata e consigliato un approfondimento diagnostico. Successivamente la gestante era stata rassicurata sulla base di test di screening, mentre anche l'ecografia morfologica risultava carente nell'esplorazione cardiaca.
I consulenti d'ufficio hanno ritenuto che un esame ecografico correttamente eseguito avrebbe, secondo il criterio del “più probabile che non”, potuto evidenziare anomalie cardiache tali da condurre ad ulteriori accertamenti diagnostici. Furono poi riscontrate nel bambino trisomia 21 e importanti anomalie cardiache.
La CTU ha individuato due distinti profili: danno da nascita indesiderata e lesione del diritto della madre all'autodeterminazione rispetto alla prosecuzione della gravidanza. Ha inoltre documentato nella madre una patologia psichica permanente collegata alla vicenda. CTU iapicco Antonietta-Salerno …
Sul sito, anche in questo caso, utilizzerei la formula “CTU favorevole nel giudizio in corso”, se non esiste ancora una sentenza definitiva.